F P F C O N S U L T I N G

Iperammortamento 2026

Iperammortamento 2026

L’art. 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 ai commi 427-436, prevedere l’istituzione di un beneficio fiscale a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e società di capitali) che investono in beni strumentali materiali/immateriali 4.0 ed in beni destinati alla produzione di energia rinnovabile (gruppi di generazione dell’energia elettrica fotovoltaico/eolico/pompe di calore aria-acqua, sistemi di accumulo/stoccaggio, trasformatori e misuratori, impianti per calore di processo e servizi ausiliari di impianto).


La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC Regolare in corso di validità).


Agevolazione
Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato delle seguenti aliquote:
• +180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%);
• +100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%);
• +50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%).


Investimenti 4.0 e Autoproduzione di Energia
L’agevolazione è riconosciuta per i seguenti investimenti:
a) beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa compresi negli elenchi di cui agli allegati IV e V della legge 199 del 30 dicembre 2025 (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.